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Mutinas Srl | Via Elia Rainusso 46/48/50
41124 Modena (MO)
Tel: +39 059.335488

 

Normativa

PROVVEDIMENTO IVASS 97/2020

INFORMATIVA RECLAMI

E’ facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, oltreché di ricorrere a sistemi conciliativi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale , di inoltrare per iscritto all’intermediario o all’impresa, reclamo anche con riferimento all’attività di intermediazione assicurativa del proprio Agente, ivi compresi i comportamenti dei suoi dipendenti e collaboratori, di cui all’art. 10 ter del Regolamento ISVAP n.24 del 19/05/2008 ai seguenti indirizzi:

  • ASSIMOCO S.p.A. – Centro Leoni – Edificio B – Via G. Spadolini 7 – 20141 Milano (MI):Ufficio Reclami Premi e Gestione (se il reclamo riguarda la gestione del rapporto contrattuale), Numero di fax: 02.26.96.24.66 – E-mail: ufficioreclamipremi@assimoco.it; Ufficio Reclami Sinistri (se il reclamo riguarda la gestione dei sinistri), fax: 0226962405, indirizzo di posta elettronica: ufficioreclamisinistri@assimoco.it. ASSIMOCO VITA S.p.A. – Ufficio Reclami Vita – Centro Leoni – Edificio B – Via G. Spadolini 7 – 20141 Milano (MI) Numero di fax: 02.26.96.25.56 – E-mail: ufficioreclamivita@assimocovita.it
  • VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG Sede Secondaria Italia – Stradone San Fermo n. 19, 37121 Verona (VR):Ufficio Reclami – C.A. Dott.ssa Francesca Aldrighetti – Fax 045-8062180 Tel. 045-8060100 – indirizzo di posta elettronica: reclami@vh-italia.it.
  • ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia – Viale del Commercio n. 59, 37135 Verona (VR) Ufficio Reclami – Fax 045-8290499 – indirizzo di posta elettronica: servizio.reclami@arag.it

I reclami inoltrati per il tramite dell’intermediario, dovranno essere indirizzati al seguente indirizzo: Mutinas Srl – Via Rainusso 42/44 – 41124 Modena (sede operativa) – tel/fax 059/335488 – E-mail: modena@mutinas.it o tramite PEC mutinas@pec.mailcoop.it

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Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’Impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’Autorità di Vigilanza inoltrando reclamo a IVASS , Servizio Vigilanza Intermediari (se il reclamo è riferibile al comportamento dell’Agente) o Servizio Tutela del Consumatore (se il reclamo è riferibile al comportamento dell’Impresa), Via del Quirinale 21 – 00187 ROMA, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. In caso di rapporti di libera collaborazione tra Intermediari ai sensi dell’art. 22, comma 10, D.L. n.179/2012 convertito in L.221/2012, il contraente potrà presentare reclamo per iscritto all’Impresa preponente dell’Agente con cui ha rapporto diretto ai sensi dell’art. 10 quaterdecies, comma 3 del Regolamento ISVAP n.24 del 19/05/2008, secondo gli stessi riferimenti e modalità sopra indicati.

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Per questioni attinenti alla trasparenza informativa di cui ai prodotti finanziari assicurativi (polizze e operazioni di cui ai rami vita III e V, con esclusione delle forme pensionistiche individuali), l’esponente che non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi alla CONSOB[1] – Divisione Tutela del Consumatore – Ufficio Consumer Protection, via G.B. Martini, 3 – 00198 ROMA fax 068416703 – 068417707 o Via Broletto, 7 – 20121 MILANO oppure via e-mail PEC all’indirizzo: consob@pec.consob.it, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa.

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Per questioni attinenti alla partecipazione ai Fondi Pensionistici Complementari di cui al ramo VI il reclamante, che non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà presentare un esposto alla COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, P.za Augusto Imperatore, 27, 00186 ROMA fax 0669506304 –oppure via e-mail PEC protocollo@pec.covip.it

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L’attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.

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